Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
Modalità e termini per la comunicazione
Il
modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve
essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari
abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli
enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando
cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa
ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è
verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla
normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008,
il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione
“Perdita dei requisiti”.